Polizze “obbligatorie” per la concessione
del finanziamento
L’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato con un recente provvedimento ha condannato UBI Banca S.p.A. al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.750.000 per pratica commerciale scorretta
consistente nel condizionare
indebitamente i consumatori ad acquistare, in abbinamento a mutui conclusi
anche tramite surroghe, polizze assicurative di vario genere (incendio e
scoppio o a protezione del finanziamento), collocate dalla stessa Banca, violando
così gli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto idonea a falsare in
misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in
relazione ai prodotti offerti dal professionista.
L’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato con un recente provvedimento ha condannato UBI Banca S.p.A. al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.750.000 per pratica commerciale scorretta
consistente nel condizionare
indebitamente i consumatori ad acquistare, in abbinamento a mutui conclusi
anche tramite surroghe, polizze assicurative di vario genere (incendio e
scoppio o a protezione del finanziamento), collocate dalla stessa Banca, violando
così gli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto idonea a falsare in
misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in
relazione ai prodotti offerti dal professionista.
Come
chiarito dal Garante, l’aggressività delle politiche di collocamento delle
polizze è stata realizzata in un quadro caratterizzato dalla sussistenza di un
concreto interesse economico della Banca in ragione delle elevate provvigioni
riconosciute alla stessa dalle Compagnie assicurative partner oltre al
contributo fisso.
La
commercializzazione dei prodotti assicurativi, che tutt’ora è ancora in corso,
avviene in un momento in cui il potenziale cliente/consumatore risulta
particolarmente vulnerabile, essendo parte di un rapporto contrattuale
sbilanciato in cui non ha né la certezza della concessione del mutuo né la sicurezza
della tempestività, atteso che tale concessione è rimessa ad una decisione, o
meglio ad una delibera pressocchè unilaterale della Banca.
L’aggressività
delle politiche di collocamento delle polizze si rivela anche rispetto ai casi
in cui la Banca procede all’applicazione di condizioni economiche più favorevoli
ovvero velocizzi la concessione del finanziamento qualora il cliente acquisti
la polizza assicurativa, in quanto a fronte di un minor tasso applicato il
consumatore subisce il maggior costo in termini di premio assicurativo da
pagare.
Risulta
doveroso precisare, così come lo stesso Garante ha chiarito, che tale comportamento
si inserisce in un contesto giuridico che consente la vendita abbinata tra mutui/surroghe
e polizze assicurative, a condizione che il contratto di credito sia disponibile per il
consumatore anche separatamente (si veda art. 120 octiesdecies del Testo Unico Bancario), ovvero che consente alla
banche di condizionare la concessione del finanziamento alla stipula di un
contratto di assicurazione che il cliente presenterà o reperirà sul mercato,
purché possieda determinati requisisti minimi (si veda art. 28 del d.l. 24
gennaio 2012).
Se anche tu ritieni di essere stato vittima di una pratica
commerciale scorretta chiedici maggiori informazioni scrivendo a consumatori.corato@gmail.com ovvero
al 3477715231.
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