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Garante sanziona UBI Banca per pratica commerciale scorretta

Polizze “obbligatorie” per la concessione del finanziamento


L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con un recente provvedimento ha condannato UBI Banca S.p.A. al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.750.000 per pratica commerciale scorretta consistente nel condizionare indebitamente i consumatori ad acquistare, in abbinamento a mutui conclusi anche tramite surroghe, polizze assicurative di vario genere (incendio e scoppio o a protezione del finanziamento), collocate dalla stessa Banca, violando così gli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai prodotti offerti dal professionista.

Come chiarito dal Garante, l’aggressività delle politiche di collocamento delle polizze è stata realizzata in un quadro caratterizzato dalla sussistenza di un concreto interesse economico della Banca in ragione delle elevate provvigioni riconosciute alla stessa dalle Compagnie assicurative partner oltre al contributo fisso.  

La commercializzazione dei prodotti assicurativi, che tutt’ora è ancora in corso, avviene in un momento in cui il potenziale cliente/consumatore risulta particolarmente vulnerabile, essendo parte di un rapporto contrattuale sbilanciato in cui non ha né la certezza della concessione del mutuo né la sicurezza della tempestività, atteso che tale concessione è rimessa ad una decisione, o meglio ad una delibera pressocchè unilaterale della Banca.

L’aggressività delle politiche di collocamento delle polizze si rivela anche rispetto ai casi in cui la Banca procede all’applicazione di condizioni economiche più favorevoli ovvero velocizzi la concessione del finanziamento qualora il cliente acquisti la polizza assicurativa, in quanto a fronte di un minor tasso applicato il consumatore subisce il maggior costo in termini di premio assicurativo da pagare.

Risulta doveroso precisare, così come lo stesso Garante ha chiarito, che tale comportamento si inserisce in un contesto giuridico che consente la vendita abbinata tra mutui/surroghe e polizze assicurative, a condizione che  il contratto di credito sia disponibile per il consumatore anche separatamente (si veda art. 120 octiesdecies del Testo Unico Bancario), ovvero che consente alla banche di condizionare la concessione del finanziamento alla stipula di un contratto di assicurazione che il cliente presenterà o reperirà sul mercato, purché possieda determinati requisisti minimi (si veda art. 28 del d.l. 24 gennaio 2012).

Se anche tu ritieni di essere stato vittima di una pratica commerciale scorretta chiedici maggiori informazioni scrivendo a consumatori.corato@gmail.com ovvero al 3477715231.

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