I recenti provvedimenti restrittivi adottati
dal Governo impongono divieti per gli spostamenti, le vacanze, per ogni evento sportivo-culturale-musicale,
la frequentazione di palestre, corsi, scuole, università, musei, bar, ed ingenerano
non poche preoccupazioni e perplessità per i consumatori che hanno già
sostenuto la relativa spesa e che non sanno ad esempio come disdire il proprio
viaggio e soggiorno presso strutture alberghiere, ma anche se e come potranno
ottenere il rimborso di quanto pagato.
In linea generale, chi paga per avere un
servizio che poi, non per colpa sua (“impossibilità
sopravvenuta della prestazione” art. 1463 codice civile), non viene
effettuato, ha diritto di essere rimborsato (neppure il fornitore, ovviamente,
è responsabile, ma altrimenti si gioverebbe di un arricchimento
ingiustificato). E’ bene ricordare, però, che nell’attuale situazione di
emergenza, al rimborso non si aggiunge il diritto del consumatore a ricevere
indennizzi o risarcimenti del danno, proprio per il fatto che la mancata
prestazione non dipende da una colpa di chi doveva eseguirla: insomma, sì alla
restituzione di quanto versato dal consumatore; no al risarcimento di ulteriori
danni.
VIAGGI AEREI, MARITTIMI E FERROVIARI FINO AL
3 APRILE 2020
Secondo quanto stabilito dal dl 2 marzo 2020,n. 9, i consumatori interessati devono richiedere il rimborso entro 30
giorni dalla data prevista
per la partenza, allegando la documentazione richiesta (ad esempio il titolo di
viaggio). Il vettore, entro quindici giorni dalla richiesta, procede al
rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero
all’emissione di un voucher di
pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Analoghe considerazioni andranno fatte per i
viaggi scolastici e di istruzione.
VIAGGI SUCCESSIVI AL 3 APRILE 2020
Per i trasferimenti in aereo previsti per date
successive al 3 aprile 2020 si applica la disciplina generale, cioè il Regolamento (CE) n.
261/2004 e quindi, in
caso di cancellazione del volo da parte della compagnia, il passeggero ha
diritto al rimborso del biglietto o alla riprotezione. Il rimborso deve
avvenire entro 7 giorni (non 15 come previsto nel decreto) ed è il passeggero a
scegliere tra rimborso o imbarco su di un volo alternativo per la destinazione
finale in data successiva a lui più conveniente (a seconda della disponibilità
di posti).
VIAGGI CONSENTITI
Per chi può ancora viaggiare e deve prendere
un aereo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di
salute, oppure rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, se
è la compagnia a cancellare il volo pur in assenza di specifici divieti
sanitari, allora scatta il Regolamento (CE) n. 261/2004 e il passeggero ha
diritto, a sua scelta, al rimborso entro 7 giorni o alla riprotezione su un volo
successivo. Anche in questo caso, per valutare se sono dovuti anche gli
indennizzi pecuniari previsti dalle norme europee, bisognerà valutare se la
cancellazione del volo sia determinata da circostanze eccezionali o da semplici
strategie commerciali dell’operatore.
PACCHETTI TUTTO-COMPRESO
Secondo il dl 2 marzo 2020 n. 9 (art. 28, 5
comma) per i pacchetti turistici “tutto compreso”, fino al 3 aprile 2020,
permanendo il divieto degli spostamenti decisi dal Governo, si applica l’art.
41 del Codice del Turismo che dà al consumatore la possibilità di recedere dal
contratto: l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo
di qualità equivalente o superiore oppure può procedere al rimborso (nei termini
previsti dai commi 4 e 6 dell’articolo 41 del Codice), ma può anche emettere
un voucher da utilizzare
entro un anno dalla sua emissione.
ALBERGHI
Per espressa previsione del decreto cura-Italia (art. 88), le
disposizioni di cui all’articolo 28 del dl 2 marzo 2020, n. 9 si applicano
anche ai contratti di soggiorno da svolgere entro il 3 aprile 2020. Ne consegue
che chi aveva prenotato un albergo, ha diritto alla restituzione delle somme
versate: insomma, l’albergatore non può trattenere l’anticipo o la caparra, non
essendo il consumatore inadempiente. Anche chi aveva prenotato un hotel per
lavoro, se non ritiene che sussistano comprovate esigenze per viaggiare, ha
diritto alla restituzione di quanto versato.
Come per i pacchetti turistici, ricordiamo che per i soggiorni
prenotati oltre il 3 aprile 2020 (ad esempio vacanze estive), la normativa non
consente attualmente di disdire questo tipo di viaggi.
NIDO, ASILO, MENSE SCOLASTICHE
In tale caso il consumatore potrebbe aver
diritto di interrompere i pagamenti (e anche di chiedere la restituzione delle
somme versate, limitatamente al
periodo in cui non ha usufruito del servizio) a condizione che l’Istituto non
stia fornendo una “vera” didattica a distanza, nel qual caso si avrebbe comunque diritto ad
una rimodulazione degli importi ovvero di rifiutare la prestazione in caso di
eventuali difformità dai programmi scolastici. Per il servizio mensa e per le attività scolastiche
integrative si consiglia di
formalizzare una richiesta di rimborso. Se si è stipulato un contratto di
finanziamento, il consiglio è di
richiedere una sospensione, comunicando alla finanziaria per iscritto
l’impossibilità di frequentare.
PALESTRE, PISCINE, CENTRI RICREATIVI E
CULTURALI
Anche in questo caso il consumatore ha diritto
al rimborso della quota parte di abbonamento del quale non può usufruire (o del
singolo titolo di ingresso), salvo che si tratti di acquisto di ingressi senza
scadenze temporali, mentre la scelta della semplice sospensione
dell’abbonamento, seppur proposta dalla struttura, è liberamente rifiutabile
dal consumatore.
CONCERTI, SPETTACOLI TEATRALI, EVENTI VARI
Per effetto del decreto cura-Italia (art. 88,
2 comma), i consumatori hanno quindi diritto al rimborso presentando, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, apposita istanza di
rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore,
entro trenta giorni dalla presentazione della istanza, provvede all’emissione
di un voucher di pari importo
al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Anche queste disposizioni si applicano fino alla data di
efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio 8
marzo 2020, quindi fino al 3 aprile.
ABBONAMENTO TRASPORTI PUBBLICI (BUS, TRENO)
Bisogna distinguere se il servizio è rimasto
attivo oppure no, perché ovviamente nel primo caso, il consumatore ha diritto
al rimborso della quota parte di abbonamento non usufruita (per impossibilità
sopravvenuta). Nel caso di servizi ancora attivi, invece, in linea teorica
questi potrebbero essere utilizzati dall’abbonato per gli spostamenti
consentiti (motivi di lavoro, salute o necessità), quindi per i consumatori che
non intendono giovarsene è consigliabile di recedere per iscritto e sospendere
i pagamenti (ad esempio, l’abbonamento era stipulato per spostamenti di lavoro
e il consumatore è stato messo in smart-working).
AFFITTO
Bisogna distinguere tra locazioni commerciali
(negozi, botteghe, etc.) e quelle ad uso abitativo. Per le prime, secondo
quanto previsto dal decreto cura-Italia (art. 65) al fine di contenere gli
effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse
all’emergenza, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un
credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili
rientranti nella categoria catastale C/1.
Per gli altri contratti di locazione ad uso personale è più
difficile giustificare l’interruzione dei pagamenti anche qualora non si fosse
nelle condizioni materiali di usufruire dell’immobile (pensiamo allo studente
fuori sede che è rientrato nella sua residenza lasciando l’appartamento vuoto).
In entrambi i casi sarebbe comunque applicabile il recesso per
gravi motivi, che però prevede un termine di preavviso di sei mesi.
PAYTV
Per gli abbonamenti alla Tv satellitare
bisogna distinguere se si tratta di abbonamenti privati o “business” (pub,
ristoranti, sale scommesse, etc). In questi ultimi casi, i divieti
dell’Autorità hanno generato una impossibilità sopravvenuta che potrebbe giustificare
la sospensione dei pagamenti (o il recesso dal contratto). In caso di rimodulazione
di alcuni palinsesti (ad
esempio i canali sportivi) appare legittima una richiesta di rimodulazione dei
costi (o una richiesta di recesso).
BOLLETTE ELETTRICHE E TELEFONICHE
L’Autorità per l’energia (ARERA) è intervenuta
su alcuni termini che riguardano i contenziosi pendenti di luce, acqua e gas
(allungando da 120 a 180 giorni il termine per le conciliazioni) e prevedendo
che sospensioni e distacchi siano “congelati” fino al 3 aprile.
Purtroppo però, da parte del Governo, nessun vantaggio è stato
previsto per le famiglie sul pagamento delle bollette siano esse luce, gas o
telefoniche, neppure in termini di estensione dei bonus sociali.
RATA DEL MUTUO
Secondo il decreto “cura-Italia” (Articolo
54), possono sospendere il pagamento delle rate del mutuo per un periodo di 9
mesi (in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo previsto
dall’articolo 2, commi da 475 a 480
della legge 244/2007) anche tutti i lavoratori autonomi e liberi professionisti
che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21
febbraio 2020 (ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della
domanda e la predetta data), un calo del proprio fatturato superiore al 33% del
fatturato dell’ultimo trimestre 2019 come conseguenza della chiusura o della
restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni
adottate dall’Autorità.
FINANZIAMENTI PRIVATI
Su rate e finanziamenti privati il Governo non è intervenuto,
quindi si tratta di verificare caso per caso se si può sospendere il pagamento.
Per esempio, nel caso del finanziamento attivato per un’auto che non è stata
consegnata, per degli arredi la cui consegna è stata posticipata dal venditore:
in queste situazioni, dovrebbe sussistere il diritto del consumatore di
sciogliersi dal contratto.
REVISIONE AUTO
In considerazione dello stato di emergenza, il
decreto cura-Italia ha autorizzato fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei
veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova
di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
ovvero alle attività di revisione di
cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo.
MATRIMONI/FUNERALI/CELEBRAZIONI/COMPLEANNI
Secondo i provvedimenti del Governo,
sono vietati su tutto il territorio nazionale non solo gli assembramenti, ma per
esplicita previsione normativa anche le cerimonie religiose: non solo i
funerali pubblici, ma anche i matrimoni. Per questi ultimi ne consegue che i
relativi contratti (location, catering, fiori, fotografo, etc) possono essere
risolti dal consumatore senza addebito di costi (salvo quelli già sostenuti e
documentati da parte del fornitore) a condizione che la data dell’evento rientri
nel periodo di emergenza.
Anche in questi casi soccorre la disciplina civilistica della ”impossibilità
sopravvenuta” e il consumatore
ha diritto al rimborso delle somme versate (anticipi, caparre), ma non al
risarcimento di danni ulteriori non essendo l’annullamento ascrivibile al
fornitore
ORDINI PRESSO NEGOZI CHIUSI E CONTRATTI VARI
L’emergenza potrebbe giustificare il recesso del
consumatore da contratti di
acquisto stipulati prima dell’emergenza (dal noleggio a lungo termine dell’auto
all’acquisto di arredamento, dalle sedute di estetica alla fisioterapia). Si
tratta di situazioni da valutare caso per caso, ma nelle quali non è da
escludere la facoltà del consumatore di esercitare il recesso giustificato
recuperando le somme versate.
Per maggiori informazioni ed assistenza contattateci al n. 3477715231 ovvero all'indirizzo e-mail consumatori.corato@gmail.com.
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